Quando si tratta di mantenere un condominio, il gestore può intervenire negli affari privati. Ciò è determinato con ordinanza 14140/2021 della Corte di Cassazione.
Ai sensi del citato articolo 1130 del codice civile, l'amministratore del condominio deve compiere azioni legali riguardanti la parte comune dell'edificio.
Ecco un esempio specifico. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il sindaco della città ha emesso un decreto sulla costruzione di un condominio, con l'aiuto del quale ha ordinato lo smantellamento e la riparazione di diversi balconi.
Su ordine del sindaco, l'amministratore di condominio ha convocato una riunione in cui ha annunciato il piano di lavoro. Tuttavia, gli inquilini hanno citato in giudizio il condominio, l'ingegnere e la società. Secondo il condominio, non vi è stata praticamente una corretta esecuzione dei lavori e i lavori hanno impedito l'accesso al locale caldaia.
L'istanza condominiale è stata respinta dal tribunale, secondo cui "il compimento degli atti a tutela del condominio legittimava l'intervento del dirigente, senza prima convocare l'assemblea degli inquilini".
Come indicato, la Corte d'Appello ha poi constatato che l'assemblea condominiale non approvava il progetto tecnico esecutivo, ma solo il piano di intervento ", secondo la relazione dell'ingegnere, che prevedeva la necessità della completa demolizione dei balconi, sui quali il suddetto specialista concorda con la pericolosità dei lavori. La successiva riunione approva l'esecuzione dei lavori. ma il condominio ha manifestato la volontà di mantenere intatta la facciata ".
Il condominio ha presentato ricorso, ma è stato respinto dalla Corte di Cassazione, secondo la spiegazione: “il ricorso non corrisponde alla decisione del tribunale di primo grado, confermata dal giudice d'appello, che ha ritenuto che l'istanza fosse limitata al giudizio per il risarcimento dei danni per l'illegittimità delle decisioni dei soci di approvazione dei lavori, e non per il loro improprio svolgimento ".
20/07/2024
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24/02/2023
06/10/2022
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